Sicurezza nella Scuola

In questa sezione vi sono le informazioni base per le misure di prevenzione e protezione. Esse sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Ognuno deve partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle persone e un comfort più sicuro e utile.

La Salute e la Sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.
Il Decreto Legislativo n° 81/2008, prevede espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.
Gli art. 17 e 18 del Testo Unico stabiliscono l’obbligo per il datore di lavoro (nella scuola il Capo d’Istituto) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’azienda, e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute. Anche il D, Lgs. 81/2008 conferma l’obbligo formativo. All’inizio dell’anno scolastico a tutti i nuovi iscritti alla classe prima viene consegnato un opuscolo informativo dal titolo “Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola”. In modo che tutti i membri comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell'ordinario svolgimento di tutta l'attività svolta nella scuola.

L'informazione è riferita:
a) ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
b) alle misure di prevenzione e protezione adottate;
c) alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.);
d) ai pericoli connessi all'uso di sostanze o preparati pericolosi;
e) alle modalità di segnalazione di pericoli;
f) al comportamento in caso di infortunio e alle procedure di primo soccorso.

Organizzazione della sicurezza
L'organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente Scolastico:
1. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l'altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;
2. designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
3. designare il Medico Competente
4. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, aule speciali
5. fornire ai lavoratori, e agli allievi, ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
6. assicurare un'idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
7. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999);
8. tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.

La valutazione dei rischi è finalizzata a:

  • individuare i pericoli (fattori di rischio);
  • individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi;
  • individuare i possibili effetti sulle persone;
  • individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

 

La valutazione dei rischi è riportata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l'avvenuta Valutazione dei Rischi  per tutelare la salute dei lavoratori. 

Si tratta, quindi, di un documento obbligatorio che deve essere conservato presso la sede dell'azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative al fine di individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna. Presso la nostra struttura è presente un team di esperti che seguono in ogni step la predisposizione del documento comunicando costantemente con figure quali il medico competente, il datore di lavoro (DDL) ed eventuali consulenti esterni. Per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi esistenti sui luoghi di lavoro in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08).

Di seguito si allega il DVR redatto dall'Istituto Matteo Ripa:

A.S. 2023/2024


 

A.S. 2022/2023


 

A.S. 2021/2022

A.S. 2020/2021

A.S. 2019/2020

In osservanza del D.lgs. n.81/08, Art. 36 Informazione ai lavoratori, il Dirigente Scolastico fornisce ai lavoratori della scuola le informazioni contenute nel manuale di valutazione dei rischi. 
L’attività di informazione deve essere assicurata nei confronti di tutti i docenti e non docenti all’atto del loro inserimento nell’organico di istituto, sia di tutti gli studenti e dei genitori in quanto utenti della scuola.
Nei confronti degli studenti, anche se sono “equiparati ai lavoratori” limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, non si può certo non affermare che, comunque, devono essere tutti informati sui contenuti previsti in materia di salute e sicurezza dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.
La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l’istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della legge 196/1997), i volontari (legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.

Di seguito si allegano le informazioni sulla sicurezza rif. art. 36 del D.l.vo 81 2008, fornite ai lavoratori dell'Istituto Matteo Ripa:

Allegati:

1.nformazione sicurezza ALUNNI A.S.2023-2024

2.Informazione sicurezza ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A.S.2023-24

3.Informazione sicurezza COLLABORATORI SCOLASTICI A. AS.2023-24

4.Informazione sicurezza DOCENTI A.S. 2023-24

In osservanza del D.lgs. n.81/08, Art. 36 Informazione ai lavoratori, il Dirigente Scolastico fornisce ai lavoratori della scuola le informazioni contenute nel manuale di valutazione dei rischi. 
L’attività di informazione deve essere assicurata nei confronti di tutti i docenti e non docenti all’atto del loro inserimento nell’organico di istituto, sia di tutti gli studenti e dei genitori in quanto utenti della scuola.
Nei confronti degli studenti, anche se sono “equiparati ai lavoratori” limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, non si può certo non affermare che, comunque, devono essere tutti informati sui contenuti previsti in materia di salute e sicurezza dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.
La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l’istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della legge 196/1997), i volontari (legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.

Di seguito si allegano le informazioni sulla sicurezza rif. art. 36 del D.l.vo 81 2008, fornite ai lavoratori dell'Istituto Matteo Ripa:

In osservanza del D.lgs. n.81/08, Art. 36 Informazione ai lavoratori, il Dirigente Scolastico fornisce ai lavoratori della scuola le informazioni contenute nel manuale di valutazione dei rischi. 
L’attività di informazione deve essere assicurata nei confronti di tutti i docenti e non docenti all’atto del loro inserimento nell’organico di istituto, sia di tutti gli studenti e dei genitori in quanto utenti della scuola.
Nei confronti degli studenti, anche se sono “equiparati ai lavoratori” limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, non si può certo non affermare che, comunque, devono essere tutti informati sui contenuti previsti in materia di salute e sicurezza dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.
La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l’istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della legge 196/1997), i volontari (legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.

Di seguito si allegano le informazioni sulla sicurezza rif. art. 36 del D.l.vo 81 2008, fornite ai lavoratori dell'Istituto Matteo Ripa: